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Sabato 10 Maggio 2008

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Statuto Associazione Madre Provetta
Aggiornato al 12-01-1999
Articolo 1.
Denominazione - Sede - Durata

E' costituita l'Associazione denominata "ASSOCIAZIONE MADRE PROVETTA - Organizzazione non Lucrativa di Utilità Sociale - ONLUS", con sede in Roma Via Garigliano 74/a.
L'Associazione, apolitica e senza fini di lucro è costituita ai sensi dell'art. 10 e seguenti, sez. II del D.Lgs. 4 dicembre 1997 n. 460.
La durata dell'Associazione è a tempo indeterminato salvo scioglimento deliberato dall'Assemblea.

Articolo 2.
Finalità

L'Associazione ha lo scopo di promuovere iniziative, svolgere attività di studio e di divulgazione di pubblicazioni in genere e di opere scientifiche in particolare per una migliore e corretta informazione per quanto attiene alla bioetica ed al più vasto campo di applicazione delle scienze della vita ed in particolare delle tecniche di riproduzione medicalmente assistita.
Per il fine di cui sopra l'Associazione può:

- promuovere ed organizzare opportune forme di collaborazione con Enti pubblici e privati e con Istituzioni Religiose;
- assumere ogni opportuna iniziativa di carattere scientifico, amministrativo, culturale, legislativo;
- organizzare convegni, riunioni, tavole rotonde, congressi;
- provvedere a pubblicazioni sull'attività svolta dall'Associazione, produrre materiali audiovisivi, editoriali e quant'altro inerente l'attività stessa;
- favorire scambi culturali e di informazione in genere con Associazioni ed Enti che perseguono finalità analoghe o affini alle proprie.

L'Associazione con deliberazione dell'Assemblea, può estendere la propria attività ad altri settori di interventi compatibili con le finalità dell'Associazione.
L'Associazione potrà compiere ogni azione, atto, direttamente o indirettamente strumentale al perseguimento degli scopi istituzionali e potrà avvalersi del supporto di professionisti, Enti ed Organismi specializzati, Società ed Istituti Universitari di ricerca, anche mediante appositi accordi e convenzioni.
L'Associazione, al fine di realizzare il rapporto diretto di informazione, istituisce, tra gli altri servizi, un servizio telefonico denominato "Linea Telefono Cicogna", il cui scopo è quello di fornire informazioni sulle tecniche di riproduzione medicalmente assistita e di portare a conoscenza dell'opinione pubblica corrette informazioni sulla prevenzione e la terapia della sterilità.

Articolo 3.
Soci

Possono essere soci le persone giuridiche, le persone fisiche, le Associazioni e gli Enti che per la loro attività abbiano interesse al perseguimento delle finalità dell'Associazione.
I Soci si distinguono in:

- Soci Ordinari
- Soci Onorari.

Sono Soci Ordinari i Soci Fondatori, quelli cioè che hanno partecipato all'atto di costituzione dell'Associazione e coloro che vi siano stati ammessi con deliberazione del Consiglio Direttivo adottata con il voto favorevole della maggioranza dei suoi componenti.
Sono Soci Onorari coloro la cui attività si è distinta nelle iniziative analoghe a quelle dell'Associazione; essi non contribuiscono alla costituzione del fondo comune e non hanno diritto di voto; sono nominati con deliberazione del Consiglio Direttivo adottato con il voto favorevole della maggioranza dei suoi componenti.
Tutti i Soci sono tenuti ad osservare lo Statuto e le deliberazioni adottate in conformità dello stesso.

Articolo 4.
Recesso ed esclusione del socio

La risoluzione del rapporto associativo avviene:

- per recesso del socio da comunicasi al Presidente dell'Associazione con lettera raccomandata A.R.; il recedente è liberato dagli obblighi del pagamento della quota associativa a partire dal 1 gennaio dell’anno successivo al recesso;
- per scioglimento dell’Associazione deliberato dall’Assemblea sia in prima che in seconda convocazione con la partecipazione di almeno i quattro quinti dei Soci Ordinari ed a maggioranza dei Soci Ordinari intervenuti;
- per.esclusione dell'associato a seguito di mancato versamento delle quote annuali, deliberata dal Consiglio Direttivo a maggioranza dei suoi componenti;
- per incompatibilità o per indegnità acclarata e deliberata dal Consiglio Direttivo all’unanimità.

I beni esistenti alla data di scioglimento dell'Associazione, dopo effettuate le operazioni di liquidazione ed estinte tutte le passività, sono devolute a favore di.Enti che perseguono fini di assistenza. In caso di recesso o di perdita della qualità di socio per qualsiasi causa non può essere chiesta la divisione del patrimonio dell'Associazione, né pretesa la restituzione anche parziale delle quote già versate.

Articolo 5.
Fondo comune

Il fondo comune dell'Associazione è costituito:

- dalle quote dei Soci ordinari secondo le modalità e la misura fissata annualmente dal Consiglio Direttivo;
- dai contributi, lasciti, donazioni;
- dai proventi derivanti da manifestazioni a carattere scientifico o promozionale e da partecipazioni ad essi;
- da proventi di attività istituzionale e commerciale dell'Associazione.

Articolo 6.
Organi dell’Associazione

Sono Organi dell’Associazione:

- l’Assemblea;
- il Consiglio Direttivo.

Articolo 7.
L'Assemblea

L'Assemblea è costituita dai Soci Ordinari in regola con il pagamento della quota associativa.
I Soci partecipano all'Assemblea personalmente o a mezzo di delega conferita ad altro socio; nessun Socio può avere più di tre deleghe.
E' convocata almeno una volta l'anno dal Consiglio Direttivo per l'approvazione del bilancio preventivo e consuntivo.
La convocazione dell'Assemblea avverrà mediante lettera raccomandata A.R. con preavviso di almeno quindici giorni.
L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio Direttivo.
L'Assemblea in prima convocazione delibera con la presenza dei quattro quinti dei Soci Ordinari e con il voto favorevole della maggioranza dei presenti ed in seconda convocazione, che non potrà avvenire nello stesso giorno della prima, delibera con la maggioranza dei Soci intervenuti qualunque sia il numero di essi.
L'Assemblea delibera sulle modifiche dello Statuto con la presenza di non meno di due terzi dei Soci ed il voto favorevole della maggioranza dei presenti sia in prima che in seconda convocazione.
L'Assemblea approva il bilancio consuntivo e preventivo predisposto dal Consiglio Direttivo e delibera su tutti gli argomenti sottoposti al suo esame dal Consiglio Direttivo; delibera altresì sullo scioglimento dell’Associazione e sulla eventuale liquidazione del fondo comune con la maggioranza di cui al precedente Articolo 4.
L’Assemblea elegge i componenti del Consiglio Direttivo, salvo quanto disposto al successivo Articolo 8.
L’Associazione su proposta del Consiglio Direttivo può istituire rappresentanze e sedi secondarie dell’Associazione.

Articolo 8.
Il Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo è costituito da un minimo di tre consiglieri ad un massimo di nove, eletti tra i Soci Ordinari, ivi compresi il Presidente ed un Vice Presidente; rimane in carica per tre anni ed i suoi componenti possono essere rieletti.
I componenti del Consiglio Direttivo sono eletti per la prima volta in sede di atto costitutivo dell'Associazione e successivamente dall'Assemblea.
Il presidente ed il Vice Presidente sono eletti per la prima volta in sede di atto costitutivo dell’Associazione e successivamente dal Consiglio Direttivo.
Il Consiglio Direttivo si riunisce su convocazione del Presidente con telegramma e con preavviso di almeno sei giorni.
Il Consiglio Direttivo è presieduto dal Presidente; delibera con la maggioranza dei suoi componenti, salvo quanto stabilito al precedente Articolo 4, in caso di parita' prevale il voto del Presidente.
Il Consiglio elegge tra i suoi membri il Presidente, che è anche il Presidente dell'Associazione, ed il Vice Presidente;
determina le quote annuali dei soci; predispone il bilancio preventivo e consuntivo;
delibera sui criteri generali dell'attività di studio, ricerca, informazione, documentazione e divulgazione, nonché sulle iniziative varie per il compimento delle finalità dell'Associazione;
ha tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione, salvi quelli riservati all'Assemblea e puo' nominare procuratori per determinati atti o categorie di atti.
In caso di cessazione dalla carica di alcuno dei Consiglieri, l'Assemblea convocata entro venti giorni, provvederà alla sua sostituzione ed il nuovo eletto cesserà dalla carica unitamente agli altri componenti del Consiglio.
Il Presidente ha la rappresentanza dell'Associazione nei confronti dei terzi ed in giudizio; in caso di sua assenza od impedimento le sue funzioni sono esercitate dal Vice Presidente.

Articolo 9.
Cariche associative

Tutte le cariche associative sono gratuite e sono rinnovabili.
La partecipazione alle riunioni degli Organi dell’Associazione non dà diritto a rimborsi spesa; può essere autorizzato dal Consiglio Direttivo, di volta in volta, il rimborso delle spese sostenute da persone che ricoprono cariche associative per l’espletamento di incarichi ad esse affidate.

Articolo 10.
Spese

Alle spese necessarie al funzionamento dell'Associazione ed al raggiungimento degli scopi istituzionali si provvede mediante prelevamenti sul fondo comune.
In caso di svolgimento di attività di natura commerciale l'Associazione provvederà a norma di legge.

Articolo 11.
Esercizi finanziari - bilanci

L'esercizio finanziario dell'Associazione va dal 1 gennaio al 31 dicembre di ogni anno.
Gli associati possono prendere visione del bilancio consuntivo e del bilancio preventivo, nonché delle relazioni del Consiglio Direttivo ai bilanci.
A tal fine detti documenti saranno depositati presso la sede dell'Associazione almeno quindici giorni prima dell'Assemblea.
Il bilancio consuntivo dovrà essere approvato dall'Assemblea entro sei mesi dalla chiusura dell'esercizio.
Il bilancio preventivo deve essere approvato dall'Assemblea entro il 30 novembre di ciascun anno.

Articolo 12.
Richiamo alle norme di legge

Per quanto non previsto nel presente Statuto si applicano le norme di legge.